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Inail: quando lo studente è lavoratore

Si richiama l’attenzione , sul sottostante allegato ,predisposto e pubblicato dall’Inail della Lombardia   onde  fornire linee guida alle scuole in materia di prevenzione nei riguardi degli studenti.

Gli obblighi e gli adempimenti a carico della scuola

  Definizioni

1.Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 81/08 si intende per: a) «lavoratore»:

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzaremomenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

 

Esistono sostanzialmente due scuole di pensiero contrapposte.

La prima, di tipo interpretativo, tende a ridurre al minimo le situazioni in cui è necessario equiparare gli allievi a lavoratori, sostenendo che lo spirito della norma originale da cui discende tale indicazione (il DPR 547/55) vorrebbe assimilare gli allievi a lavoratori solo quando l’attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all’addestramento professionale e non tanto all’acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici. Questo porterebbe ad affermare che l’equiparazione ha senso solo ed esclusivamente per gli allievi degli istituti superiori ad indirizzo tecnico e professionale.

La seconda scuola di pensiero è invece di tipo diametralmente opposto e vorrebbe leggere alla lettera il contenuto dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, equiparando a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, pur nei limiti definiti dall’articolo stessob) «datore di lavoro»:[…] (chi) ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

c) «preposto»:[…] sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di …

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

 

Obblighi nei confronti di INAIL Art.18 T.U. 81/2008, comma 1, lettera r così come modificato dal D.Lgs.106/2009

Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

L’obbligo di cui sopra, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4.

. Il datore di lavoro, … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono

-adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

-comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 

Il contesto normativo legge 107/2015

Art. 33 i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (riforma Moratti) “sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore”. Legge 107/2015. Attuazione a partire dalle classi terze nell’a.s. 2015/16. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa

Legge 107/2015

Art. 35. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.

Decreto dipartimentale 936/2015 Specifiche e requisiti dei progetti

  • Progetti innovativi secondo la «bottega scuola» e «scuola impresa»
  • Progetti di eccellenza in aree tecnologiche strategiche
  • Progetti che presentano stabilità nel tempo e in collaborazione con Poli tecnico-professionali e/o con Fondazioni ITS
  • Progetti che evidenzino le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici

Legge 107/2015

Art. 41 è prevista la costituzione, presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura CCIAA), di un apposito registro nazionale per l’alternanza : In attesa che il registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro assuma la piena operatività, le scuole potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con l’offerta disponibile sul territorio

Legge 107/2015

  1. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli studenti in alternanza sono equiparati al lavoratore e quindi “creditori di sicurezza” a tutti gli effetti. Lo studente in alternanza deve aver seguito un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza hanno funzioni di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro

La formazione sulla sicurezza

La formazione deve essere adeguata ai vari profili di rischio.

Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima diquattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro»

Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica

La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle.

  • Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
  • Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
  • Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica

La scuola sicura

D.g.r. 6 marzo 2015 – n. X/3228 Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale

Competenze di sicurezza da sviluppare nel curricolo scolastico

La scuola sicura

…. Certificazione delle competenze acquisite in termini di assolvimento della formazione generale dei lavoratori, ……..dallo studente che viene inserito nei percorsi di alternanza scuola lavoro sia attestata direttamente dalla direzione scolastica, utilizzando il modello di attestato di cui all’Allegato 3 della Circolare regionale n. 7/2012

La formazione per la sicurezza

 

 

  • I tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal promotore, dall’ospitante e dal tirocinante;
  • Per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo e un tutor aziendale;
  • Il soggetto promotore si fa garante dell’attivazione della copertura assicurativa dei tirocinanti;
  • I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
  • Per i tirocini curricolari non esistono vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA

  1. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall’istituto

scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi

attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della

formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di

rischio;

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni

-garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale ”Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur, a cui si fa espresso rinvio….

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da: ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

  1. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
  2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
  3. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione

Assicurazione INAIL

L’Istituzione scolastica assicura lo studente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro (art. 1 e 4 del D.P.R n. 1124/1965) mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato” (art. 127 e 190 del D.P.R n. 1124/1965) e non deve, quindi, aprire una nuova posizione assicurativa. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la struttura ospitante si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e alla scuola.

CHE COS’E’ L’INAIL?

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

  • E’ UN’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I CUI PROTAGONISTI SONO:

DATORI DI LAVORO, LAVORATORI E INAIL

  • IL CUI OGGETTO E’ LA PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

FONDAMENTO: ART. 38 DELLA COSTITUZIONE NORMATIVA VIGENTE: D.P.R. 1124 DEL 30.06.65 T.U.

  1. L.GS. 38/2000 D.L.GS.81/08 T.U. SICUREZZA Modificato dal D.LGS.106/2009

NORMATIVA RIFERITA AI DIPENDENTI STATALI: D.M.10/10/85

FINALITÀ: GARANTIRE:

– PROTEZIONE ECONOMICA E SANITARIA ALL’INFORTUNATO/TECNOPATICO

– ASSISTENZA ECONOMICA AI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DECEDUTO

CARATTERI: – OBBLIGATORIETÀ (RAPPORTO OPE LEGIS)

AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

LE ATTIVITA’ PROTETTE ART.1 T.U.1124/65

  • SONO CONSIDERATE DA ASSICURARE TUTTE LE ATTIVITA’ IN CUI LE PERSONE SIANO ADDETTE A MACCHINE MOSSE NON DIRETTAMENTE DA CHI LE USA, MACCHINE ELETTRICHE, A PRESSIONE , TERMICHE…
  • E QUELLE ATTIVITA’ ESPRESSAMENTE PREVISTE ART.1.TU -ES.EDILI ,SCAVO, DEMOLIZIONI ,PULIZIE
  • Tutte le attività che possano essere considerate esperienze ed esercitazioni pratiche compiute da insegnanti ed alunni (Art.1 T.U.) n Tutte le attività compiute da dipendenti – non insegnanti- che rientrino nella previsione dell’art.1 T.U.

I SOGGETTI ASSICURATI IL REQUISITO SOGGETTIVO ART. 4 T.U. 1124/65

I LAVORATORI

– SOGGETTI CHE PRESTANO – IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, (non occasionale)

– ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI, – UN’ OPERA MANUALE – RETRIBUITA MA ANCHE

  1. SOVRINTENDENTI
  2. ARTIGIANI
  3. APPRENDISTI
  4. INSEGNANTI E ALUNNI; ALLIEVI ED ISTRUTTORI
  5. PARENTI DEL DATORE DI LAVORO
  6. SOCI LAVORATORI MANUALI E SOVRINTENDENTI

I SOGGETTI ASSICURATI GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI

  • LA TUTELA DI ALUNNI ED INSEGNANTI , GIA’ PREVISTA DAL T.U. 1124/65, HA VISTO UNA PROGRESSIVA ESTENSIONE DELLA TUTELA NEGLI ULTIMI ANNI ED IN PARTICOLARE : circolare 28/2003

Insegnanti

a)Requisiti per l’assicurabilità

  • se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
  • Se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
  1. Esercitazioni pratiche;
  2. Esperienze tecnico-scientifiche;
  3. Esercitazioni di lavoro.

I SOGGETTI ASSICURATI GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI

  • Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.
  • c) Docente accompagnatore

Per quanto riguarda infine il caso dell’insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel Piano di Offerta Formativa.

  • Alunni e allievi dei corsi professionali
  • a) Requisiti per l’assicurabilità

 

Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell’art. 1 del D.P.R. 1124/65

  • Inoltre, poiché l’attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ….. non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del Testo Unico.

 

Circolare n. 79 del 17 novembre 2004.

  • Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento.

Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:

  • per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.

Circolare n. 19 del 4 aprile 2006.

  • Considerato che: n
  • • il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
  • • sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

Disposizioni

  • Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

 

IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Soggetto assicurante                         Istituto assicuratore                                Soggetto assicurato lavoratore

datore di lavoro                                              INAIL                                                                                 lavoratore

 

I SOGGETTI ASSICURANTI

I DATORI DI LAVORO ART.9 T.U.1124/65 DATORI DI LAVORO

  • PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTI PRIVATI E PUBBLICI CHE OCCUPANO PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO A: – MACCHINE, APPARECCHI, IMPIANTI O CHE COMUNQUE OPERANO IN AMBIENTI ORGANIZZATI PER OPERE O SERVIZI – LAVORAZIONI RISCHIOSE TASSATIVAMENTE ELENCATE NELLA LEGGE

 

I DATORI DI LAVORO

  1. SONO DATORI DI LAVORO OBBLIGATI ALL’ASSICURAZIONE ANCHE:

 ARTIGIANI, SOCIETA’ E COOPERATIVE, COMPAGNIE PORTUALI, CAROVANE DI FACCHINI E SIMILI, ARMATORI DELLE NAVI, SOCIETA’ CONCESSIONARIE DEI SERVIZI RADIOTELEGRAFICI DI BORDO, SCUOLE, ISTITUTI DI ISTRUZIONE, ENTI GESTORI DI CORSI PROFESSIONALI, CANTIERI SCUOLA, SOGGETTI PRIVATI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI, CASE DI CURA, ISTITUTI E OSPIZI, ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA, APPALTATORI E CONCESSIONARI DI LAVORI OPERE E SERVIZI , CHI CONCRETAMENTE FRUISCE DI PRESTAZIONI D’OPERA DI PERSONALE OCCUPATO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, SOGGETTI PRIVATI PER I LAVORATORI IN ECONOMIA, POSSESSORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI E DI SOSTANZE RADIOTTIVE, SOGGETTI PROMOTORI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO,

MA … ANCHE:

LE/I CASALINGHE/I, I COMMITTENTI DI LAVORO PARASUBORDINATO

 

IL PREMIO ASSICURATIVO

IL PREMIO

  • È LA PRINCIPALE E, DI GRAN LUNGA, LA PIÙ IMPORTANTE FONTE DI FINANZIAMENTO DELL’INAIL
  • L’ENTITÀ DEL PREMIO È DIVERSIFICATA IN BASE AL RISCHIO
  • È TOTALMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

È composto dal tasso di premio previsto dal la tariffa con riferimento alla lavorazione svolta dall’azienda (IN PRO-MILLE) e dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori compresi nella lavorazione RETRIBUZIONE X TASSO 1000

 

PREMIO: PARTICOLARITA’ PER LE SCUOLE PARITARIE

  • Personale amministrativo

Gli Istituti privati devono istituire presso l’INAIL delle regolari posizioni assicurative per voce corrispondente : ammontare calcolato in base ai salari effettivi Es. € 25.000 x 5 (voce 0722) personale che fa uso del video terminale _________________________= € 125,00 + 1% 1000

PREMIO: PARTICOLARITA’ PER LE SCUOLE PARITARIE

Insegnanti

  • Anche in questo caso il premio è a completo carico delle Scuole o Istituti di ogni ordine e grado che gestiscono i corsi di studio
  • Il calcolo del premio prescinde dalle tariffe, dai tassi e in parte (minimo di legge) dalle retribuzioni percepite dagli insegnanti
  • Si tratta di un PREMIO SPECIALE cioè di un importo fisso pro-capite fissato con riferimento a ciascun anno scolastico
  • Varia a secondo dell’insegnamento svolto : (scolare o prescolare) * l’eventuale esercizio o meno di funzioni direttive ai sensi D.M.15/07/87
  • * Prescolare scuola dell’infanzia e primaria

Alunni

Sono assicurati gli alunni delle scuole primarie e secondarie , per le attività tecnico- scientifiche, esercitazioni pratiche, di ginnastica o di lavoro compresi i viaggi di istruzione

Gli alunni delle scuole materne NON SONO ASSICURATI anche se svolgono attività ludico-motorie

  • Si tratta di un PREMIO SPECIALE UNITARIO cioè di un importo fisso pro-capite fissato con riferimento a ciascun anno scolastico

Alunni ed insegnanti I premi vanno pagati anticipatamente alla data del 16 novembre di ogni anno

Non sono applicabili sconti e agevolazioni contributive

Gli infortuni accaduti non incidono sul costo dell’assicurazione

Premio assicurativo e classificazione tariffaria

  • Per effetto della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014, avente per oggetto “Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio”, i partecipanti ai tirocini oggetto delle Linee Guida, tirocini extracurriculari, dovranno essere assicurati nella forma prevista per gli “alunni e gli allievi dei corsi di istruzione e qualificazione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro” (stagisti e studenti in genere). Gli stessi dovranno essere classificati alla voce 0611 delle varie gestioni di riferimento, con esclusione dei corsi che comportano la partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali si dovrà fare riferimento alle voci che competono allelavorazioni stesse.
  • La retribuzione imponibile ai fini del premio sarà quella convenzionale annua pari al minimale di rendita, rapportata alle giornate di presenza.

Premio assicurativo e classificazione tariffaria

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

    • C.8 Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e’ dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del T.U. 1124/1965.
  • ….. Per favorire l’integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro

GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

  • NELLA SCUOLA IL DATORE DI LAVORO NON VERSA UN PREMIO ASSICURATIVO
  • MA LO STATO RIMBORSA LE SPESE SOSTENUTE DALL’INAIL