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INPS. Via libera alla fruizione degli incentivi sulle assunzioni del 2012. Domande entro il 30 settembre 2014.

Chi ha assunto lavoratori con più di 50 anni disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, o lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva o lavoratori di ogni età, disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, può richiedere all’Inps il riconoscimento dello sgravio contributivo inviando la domanda entro il 30 settembre. A disposizione oltre 1,6 milioni di euro di sgravi contributivi.

Gli incentivi. Gli incentivi sono stati introdotti dalla legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), in via sperimentale, e sono connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Nel dettaglio, gli incentivi sono riconosciuti in caso di assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore; in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Gli incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 dalle successive leggi finanziarie (rispettivamente legge n. 220/2010 e legge n. 183/2011).

Assunzione di lavoratori ultracinquantenni. Gli incentivi disciplinati con decreto n. 62509/2011 spettano per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2012, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti: – abbiano compiuto 50 anni; – siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso dell’anno 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo l’1 gennaio 2010, a condizione che il lavoratore:

  • Fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
  • Abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato. Se il lavoratore aveva compiuto 50 anni già alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione l’incentivo spetta solo per la proroga o trasformazione.

Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 (nel limite delle risorse appositamente stanziate). In ogni caso, sono incentivi che si applicano a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare gli incentivi previsti direttamente dalla legge n. 223/1991 (articoli 8, comma 2, e 25, comma 9).

Assunzione di lavoratori prossimi alla pensione. L’incentivo disciplinato con decreto n. 62509/2011 spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza con almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Per i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in mobilità il beneficio spetta se:

  • E’ meramente proseguito durante il 2012 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2011 o nel corso del 2012 le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991 (articolo 8, comma 2, o articolo 25, comma 9);
  • E’ stato prorogato, nel corso del 2012, un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto nel corso del 2011 lavoratori con almeno 50 anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:

  • E’ meramente proseguito, durante il 2012, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2011 le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 191/2009;
  • E’ stato prorogato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, primo periodo, legge 191/2009;
  • E’ stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2011, per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 191/2009.

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il prolungamento delle riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 ovvero dalla legge n. 191/2009, anche oltre la loro scadenza originaria, fino alla data di maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012.

Assunzione di disoccupati (di ogni età). L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso del 2012, nonché nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo l’1 gennaio 2011. L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, nel limite delle risorse stanziate, erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. La buona notizia è che l’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente.

Le domande. Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati devono presentare domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni per il beneficio, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente» disponibile sul sito web dell’Inps, seguendo il percorso «servizi online», «per tipologia di utente», «aziende, consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti» (autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di responsabilità del contribuente». L’invio andrà effettuato entro il 30 settembre 2014. L’Inps ha precisato che è necessario presentare la domanda nei termini anche qualora fosse già stata erroneamente presentata. Le sedi dell’Inps approveranno o rigetteranno le domande entro il 31 ottobre 2014.

La Circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014

Fonte: ItaliaOggi 7

2 settembre 2014