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Prelievo INPS: gli esenti dal contributo di solidarietà

L’INPS fornisce chiarimenti operativi sul contributo al Fondo di Solidarietà residuale, specificando i settori esenti dal prelievo dello 0,05% in busta paga (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 dell’impresa). Con Messaggio 8673/2014, aggiorna le tabelle delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, istituito dall’articolo 3, commi 4 e 14 della legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero), con l’obiettivo di tutelare il reddito dei dipendenti nei settori non coperti da integrazione salariale.

Imprese coinvolte

Alle imprese dei settori coinvolti, l’INPS attribuisce il codice di autorizzazione “0J” a prescindere dal requisito dimensionale. L’impresa deve verificare nel proprio cassetto previdenziale se le è stato attribuito o meno: l’obbligo contributivo insorge solo al superamento della soglia dei 15 dipendenti nella media del semestre precedente. 

Aziende e personale esente

L’INPS ha provveduto ad aggiornare la procedura automatizzata di iscrizione dei datori di lavoro in base alle nuove classificazioni. Fra le novità: escluso dal versamento il settore del lavoro in somministrazione ma solo per il personale somministrato, mentre invece i dipendenti addetti al funzionamento dell’agenzia devono versare il contributo al Fondo. Non devono pagare affatto, invece,  le imprese pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico, auto-filoferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari.

Attività esenti

Per i settori Credito, Assicurazioni e Commercio, ecco codici ATECO e attività escluse dal versamento:

  • Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro (codice ATECO 94.11.00)
  • Federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali (codice ATECO 94.12.10)
  • Associazioni professionali (codice ATECO 94.12.20)
  • Sindacati di lavoratori dipendenti (codice ATECO 94.20.00)
  • Organizzazioni religiose nell’esercizio del culto (codice ATECO 94.91.00)
  • Partiti e associazioni politiche (codice ATECO 94.92.00)
  • Organizzazioni associative (codici ATECO 94.99.10 – 94.99.20 – 94.99.30 – 94.99.40 – 94.99.50 – 94.99.60 – 94.99.90)
  • Datori di lavoro per personale domestico (97.00.00)
  • Produzione di beni (codice ATECO 98.10.00)
  • Produzione di servizi (codice ATECO 98.20.00)
  • Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (99.00.00)
  • Parlamentari assunzione collaboratori (99.99.97)
  • Cantieri lavoro allievi (99.99.98)
  • portiere e addetto alle pulizie (99.99.99)

Versamento integrale

Per quanto riguarda le mensilità arretrate dovute per gennaio-settembre 2014, il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e versamento della contribuzione anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo considerato, con riferimento alle mensilità lavorate in quanto responsabile del versamento all’INPS anche della quota a carico del lavoratore.

Casi particolari

Le aziende che hanno cessato l’attività entro settembre 2014 versano la contribuzione inviando l’UniEmens relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. Le aziende a cui viene attribuito il codice 0J a novembre 2014 effettueranno gli adempimenti informativi attraverso la dichiarazione UniEmens  di novembre con utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito>, compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito> e versamento per ottobre entro il 16 dicembre, congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza sanzioni o interessi. 

Consulta il messaggio INPS 8673 del 12 novembre 2014

21 novembre 2014

Fonte: PMI.it