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INPS:PRIME ISTRUZIONI INTEGRAZIONE SALARIALE EX DEC.LEGVO 148/15

L’Inps, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che riordina, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Le disposizioni generali (titolo I, capo I), valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti:

l’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante,
la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata
l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà,
il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
Per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II), la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo.

Il decreto legislativo è in vigore dal 24 settembre 2015. Ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato.

PRECISAZIONI INPS SULLA NOZIONE DI "UNITA' PRODUTTIVA"

Ai fini dell’istruttoria, le domande di cassa integrazione (CIGO) pervenute dal 7 dicembre 2015, l’unità produttiva deve essere registrata per la prima volta come nuova unità (punto 1.4, circolare INPS 197/15) al fine di definire i requisiti di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni; calcolare i limiti massimi di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (quinquennio mobile, 52 settimane nel biennio, un terzo delle ore lavorabili); definire l’incremento del contributo addizionale (messaggio INPS 7336/15). 

Inoltre, l’indirizzo dell’unità produttiva deve coincidere con quello della sede legale. Diversamente, l’INPS verificherà, valutando anche i dati preesistenti negli archivi dell’Istituto, che l’indirizzo si riferisca a uno stabilimento diverso, una filiale o un laboratorio distaccato dalla sede, che abbia un’organizzazione autonoma (punto 1.4 della circ. 197/15).

Nel settore edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi deve seguire un contratto diappalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno 6 mesi. Tali caratteristiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la documentazioneprobatoria.

Infine, per quanto riguarda il computo del limite di 52 settimane nel biennio mobile (art. 12 D.Lgs. 148/15 individuato al punto 2.3 della circolare 197/15), è opportuno tenere conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015.

 

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