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INPS:COMPETENZA CONCESSORIA INTEGRAZIONI SALARIALI

In riferimento all’art.16 del dec.legvo n.148/15 ,secondo cui:

"1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016  le  integrazioni  salariali ordinarie  sono  concesse  dalla  sede   dell'INPS   territorialmente competente. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione"

 

si segnala che l’Inps con la circolare precisata a margine  fornisce istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie,riguardo alle quali si evidenzia quanto segue:

a) la  nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina ;

b) i direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.

 1) Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

2). Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.

3) Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. .

4)Fino a quando non saranno effettuati i necessari adeguamenti procedurali, le sedi INPS che riceveranno la domanda dovranno attribuirla alla sede INPS di competenza in base ai principi sopra illustrati, utilizzando il tasto “Cambia sede” presente in procedura sul dettaglio delle domande telematiche pervenute ed in stato “da trasferire”.

 5)nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015,  è espressamente previsto che i direttori di sede avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Per ragioni di carattere operativo – funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di servizio, alla dirigenza di sede. In particolare, per quanto riguarda le Direzioni metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, si attribuisce ai direttori delle strutture in questione l’esclusiva competenza sulla definizione delle istanze di CIGO per le quali le medesime strutture sono territorialmente competenti, nonché la definizione delle istanze di CIGO presentate presso le Agenzie complesse, territorialmente afferenti.

6)Fino al momento dell’adozione del decreto del Ministro del lavoro e della Politiche Sociali, di cui all’art. 16, secondo comma, del decreto legislativo sopra  riportatro, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissione Provinciali.

Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo stesso iter procedimentale, continuerà, in attesa delle implementazioni procedurali che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con appositi, separati messaggi, ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

7)Sin dall’emanazione della presente circolare, peraltro, si precisa che i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda riporteranno, ovviamente, non più il riferimento alla Commissione Provinciale quale organo collegiale decisore, bensì dichiareranno il nuovo organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un Dirigente suo delegato ,ai sensi di quanto previsto nella   circolare. sotto evidenziata

 

INPS – Circolare 20 gennaio 2016, n. 7