Stampa

Fondo di solidarietà: l’Inps fornisce tutte le istruzioni

L’Inps, con la circolare n. 213 del 2 dicembre 2016, fornisce tutte le istruzioni amministrative, operative e contabili alle richieste e alla fruizione a conguaglio delle prestazioni garantite del Fondo di solidarietà. Il Fondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.

In via ordinaria, il Fondo provvede:
– a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea;
– all’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
– all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi.

In via emergenziale, invece, provvede a:
– all’erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie;
– al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.