INPS: Precisazioni DURC imprese in concordato preventivo in continuita'
Le precisazioni di cui al titolo risultano fornite dall’ INPS con il sotto riportato Messaggio,che fa riferimento :
1)all’ interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, che ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) introdotto dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012).
2) alla nota dello stesso MLPS del 21 aprile 2015, prot. 37/0006666/MA007.A001, che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ricorrendo tale ipotesi, conseguentemente, è possibile rilasciare il Durc sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.



