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Aggiornamento carta di circolazione: i chiarimenti del Ministero

Nessun rischio per il papà che presta l’auto al figlio, o ad amici e conoscenti. Stesso sollievo anche nella maggior parte dei casi delle vetture aziendali assegnate come fringe benefit. Da oggi, infatti, solo chi utilizzerà veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa ed esclusiva, per oltre 30 giorni, dovrà prestare attenzione all’obbligo di annotazione alla Motorizzazione per non incorrere in una multa salata, con il ritiro del libretto. L’operazione burocratica ha un costo contenuto, ma non è richiesta, appunto, in caso di comodato tra familiari conviventi e in genere per chi utilizza mezzi professionali o veicoli aziendali assegnati come fringe benefit o per uso casa-lavoro, che al momento restano esenti dall’obbligo di tracciabilità introdotto dall’art. 94/4-bis del codice stradale.

Restano però sul tappeto tanti punti oscuri sulla discussa riforma sulla quale a breve sono attese ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno. In ogni caso le multe potranno scattare solo dal 4 dicembre 2014, in relazione agli atti di messa a disposizione dei veicoli posti in essere dal 3 novembre 2014. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con le circolari nn. 15513 e 23743 rispettivamente del 10 luglio e 27 ottobre 2014. L’art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori.

Attenzione all'uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi: in caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di 30 giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione.

Saranno certamente esclusi dall'obbligo formale anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipendenti.

Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore.

In caso di successione in corso anche l'erede che circolerà con il mezzo intestato alla persona scomparsa dovrà curare questa formalità. 

 

Ministero dei Trasporti: Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014

Ministero dei Trasporti: Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014

3 novembre 2014

Fonte: Italia Oggi