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Avvocati Compenso per ogni dispositivo

All’avvocato è dovuto un compenso per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza. In tal senso, il tenore letterale dell'allegato B al d.m. n. 127 dell'8 aprile 2004.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di un legale avverso la liquidazione dei propri compensi professionali in una controversia contro l’Inps.

Ne consegue – chiarisce la Corte – che al ricorrente vanno nella specie liquidati gli importi di cui alla Tabella (allegata al sopra citato decreto) per ciascun provvedimento anche emesso in udienza, escluse le ordinanze di mero rinvio, qui insussistenti.

Compensi per corrispondenza informativa

Sono parimenti dovuti i compensi richiesti a titolo di corrispondenza informativa, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento di attività di corrispondenza informativa con il cliente, nel corso del procedimento di primo grado con rito lavoro – come nel caso de quo – è oggetto di una vera e propria presunzione, in ragione della natura del procedimento, che impone la comparizione personale della parte interessata all'udienza di discussione.

E’ dunque da ritenere che sia per ciò stesso assolto, da parte del difensore, il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, senza che, ai fini della liquidazione della corrispondente voce, sia richiesta alcuna prova. L'attribuzione di ulteriori competenze per tale titolo – nel caso di specie tuttavia non richieste -  è invece subordinata alla documentazione o prova certa dell’effettività della prestazione professionale specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti.

Indennità di trasferta

Al legale ricorrente va parimenti riconosciuta l’indennità di trasferta (dallo stesso richiesta in misura forfetaria, riguardo alla partecipazione a tre udienze “fuori sede”).  Specifica difatti la Corte, con ordinanza n. 22951 del 10 novembre 2016, che all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie.

In caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di euro 10,00 a un massimo di euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

Autore: Eleonora Mattioli

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