Le agevolazioni statali per l’imprenditoria femminile
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito delle misure per creare nuove possibilità al lavoro autonomo femminile: la Sezione Speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili sottoscritto dall’ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle cooperative italiane, che prevede un piano di interventi a sostegno dell’accesso al credito per imprese a prevalente partecipazione femminile e per le lavoratrici autonome.
L’obiettivo creato dalle nuove politiche è quello di agevolare l’accesso ai finanziamenti per l’attività d’impresa o professionale, così da permettere l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro o sviluppare la propria attività.
La “Sezione Speciale” è uno strumento di incentivazione dell’imprenditoria femminile che mira a facilitare l’accesso al credito delle donne mediante la concessione di una garanzia pubblica. Infatti, l’impresa femminile che si rivolge alla Sezione speciale non ottiene un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. La donna che vuole fare impresa può contare, pertanto, su questa dote potenziale nel momento in cui richiede un sostegno finanziario.
Alla Sezione speciale possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (pdf), ossia:
- società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne;
- le professioniste iscritte agli ordini professionali, nonché a quelle aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4/2013.
Non sono previsti limiti di età.
Possono accedere i soggetti appartenenti a qualsiasi settore, con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie.
Nel trasporto sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
Il “Protocollo”, che resterà attivo fino al 31 dicembre 2017, ha registrato l’adesione di numerose banche e intermediari finanziari che, conseguentemente, assumeranno una serie di impegni per favorire l’accesso al credito delle imprese femminili e, in particolare, l’impegno di:
- costituire uno specifico plafonddedicato alle iniziative previste dal Protocollo medesimo, impegnandosi a renderlo operativo entro 60 giorni dall’invio all’ABI del modulo di adesione.
- istituire un numero telefonico per fornire servizi di consulenza alle imprese femminili, eventualmente realizzando una specifica sezione dedicata a tali imprese sul proprio sito internet;
- concedere finanziamenti a condizioni competitiverispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio; i finanziamenti potranno, tra l’altro, beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente possibile miglioramento dei costi;
- concedere i finanziamenti in questione sia per sostenere le donne nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione (“Donne in start up”), sia nella fase di realizzazione di nuovi investimenti (“Investiamo nelle donne”), sia nella fase di eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa (“Donne in ripresa”).
Il Protocollo prevede, tra l’altro, la c.d. “Sospensione donna”, ossia la possibilità per le imprenditrici o lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di: maternità; grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.
Possono accedere al protocollo d’intesa le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215(pdf), ossia:
- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne;
- le lavoratrici autonome e le libere professioniste;
Anche in questo caso non sono previsti limiti di età.
Possono accedere le imprese femminili, le professioniste e le lavoratrici autonome appartenenti a qualsiasi settore, senza alcuna eccezione.
Per maggiori informazioni sul programma, visita il sito: http://imprenditricioggi.governo.it/index.html
Fonte Abruzzo Sviluppo