SENTENZA CASSAZIONE RIGUARDANTE TERMINI PREAVVISO
La Suprema Corte con sentenza sotto richiamata 4991/2015) ha riconosciuto all’ autonomia delle parti la possibilità di regolare la durata del preavviso, in ogni settore merceologico,
La questione risulta sollervata da un ex dipendente ha chiesto la riforma della sentenza d’appello che aveva ritenuto valido l’accordo individuale con cui il predetto si era impegnato a rispettare, in caso di dimissioni, un termine di preavviso di 18 mesi, anziché di un mese previsto dal contratto collettivo.
La Corte di cassazione, rigettate le domande del lavoratore, ha affermato il principio per cui la parti possono disciplinare, con accordo individuale, la durata del preavviso, anche a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo.
Pertanto la sentenza ammette per tutti i settori produttivi, la libertà delle parti di allungare (o accorciare) i termini del preavviso dovuto in caso di dimissioni.
Sentenza n. 4991-2015
Fonte Colaci's Blog