Modello Telematico per comunicazione C.I.....
.......cessazione contratto per offerta conciliazione.
Tra le disposizioni contenute nel dec.legvo n.23/15 ,relativo alle tutele crescenti nei licenziamenti figura quelle dell’art.6 , riguardanti l’offerta di conciliazione.
Infatti si prevede che per evitare di andare in giudizio ,si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata.
In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità.
Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Pertanto,in caso di licenziamento dei lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame come operai ,impiegati o quadri , al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento( 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento ) , in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ.,(Giudice lavoro,Commissione Provinciale di Conciliazione ed in sede sindacale) ed all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(Commissioni di certificazione), un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapportper ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento ,anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Per i datori non imprenditori e per quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, Statuto dei lavoratori – l’ammontare dell’importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle 6 mensilità
Peraltro, si evidenzia che il comma 3 dell’art.6 del decreto stabilisce un sistema permanente di monitoraggio e valutazione ,come istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che assicura il controllo sull’attuazione della suddetta disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis dec.legvo n.181/2000 è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1, la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4bis.(sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.)”
Stante la previsione che il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria deve essere riformulato in sede istituzionale ,si segnala la nota del MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 27 maggio 2015, n. 2788 ,contenente le specifiche istruzioni operative per provvedere alla comunicazione on line dell’offerta di conciliazione ,facendo uso del previsto modello telematico ,disponibile dall’1.6.2015 nella sezione ADEMPIMENTI ” del portale Cliclavoro ,denominata UNILAV CONCILIAZIONE .
Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).
Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello “UNII_AV_Cess”, relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:
– data di proposta dell’offerta di conciliazione;
– esito (SI/NO) di tale offerta
in caso di esito positivo:
– sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
– importo offerto;
– esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.
Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.
Fonte Colaci' blog