Voucher Lavoro, Compensi e Procedure
Il D.Lgs. n. 81/2015 attuativo del Jobs Act (che ha attuato una riforma dei contratti) prevede modifiche anche per il lavoro accessorio (artt. 48-49), tra cui le nuove modalità di comunicazione alla DTL dei dati anagrafici e del luogo della prestazione di lavoro. Per ora, però, la nuova procedura telematica a carico dei committenti (professionisti e imprese) da effettuare prima dell’inizio della prestazione resta in standby, in attesa dell’attivazione. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota direttoriale sulla nuova procedura per la comunicazione di inizio prestazione.
Adeguamento procedure
Come precisa la nota direttoriale, per il momento resta valida la procedura attualmente in uso, ovvero la denuncia all’INPS e agli Istituti previdenziali, fino a quando il Ministero non terminerà i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche. In generale, se il committente è un’impresa o un professionista deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente dati anagrafici e luogo della prestazione di lavoro nei trenta giorni successivi. Quest’ultimo adempimento tuttavia, chiarisce il Ministero, dovrà ancora essere assolto con l’INPS secondo le seguenti modalità:
- per i committenti muniti di PIN: servizi online – lavoro occasionale accessorio, committenti /datori di lavoro;
- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): servizi online – lavoro occasionale accessorio – attivazione voucher INPS;
- per i delegati: servizi online – lavoro occasionale accessorio – consulenti associazioni e delegati;
- contact center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso o al n. 06164164, a pagamento, da cellulare;
- sede INPS.
Altre novità
Tra le altre novità, entrate in vigore dal 25 giugno, ricordiamo il limite annuo per ivoucher lavoro, portato a 7.000 euro (dagli attuali 5.000) per la totalità dei committenti o professionisti nel corso dell’anno.
Voucher lavoro
Ricordiamo che il lavoro accessorio è retribuito attraverso i voucher, che il committente acquista in modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i buoni lavoro anche presso le ricevitorieautorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).
Voucher e precariato
Con riferimento alla nuova normativa in tema di voucher, non sono mancate critiche, arrivate in primo luogo dalla Cgil che ha definito i voucher, la nuova frontiera del lavoro precario e sottopagato perché consentono alle imprese di assumerei lavoratori senza farsi carico di alcun onere contributivo. I voucher, spiega la Cgil, consentono di assumere e licenziare quando si vuole, non danno diritto alle prestazioni di malattia, né di maternità, disoccupazione e assegni familiari:
“Siamo al lavoro pagato con i buoni, dando spazio in questo modo allo sfruttamento, alla penetrazione nel nostro sistema produttivo della malavita organizzata, alla dequalificazione del lavoro e dei lavoratori e alla negazione dei diritti”.
Tutti motivi per cui la Cgil sta mandando avanti una campagna di contrasto al:
“Jobs Act, ai voucher, al taglio delle tutele sociali, ribadendo la centralità dei contratti nazionali di lavoro e il rispetto della dignità di lavora e di chi il lavoro lo sta cercando”.
Fonte: Ministero del Lavoro – Nota direttoriale del 25 giugno 2015.