Modificate disposizioni codice leggi antimafia

Quanto  specificato  nel titolo, in vigore dal 26 novembre 2014, discende dalla  previsione del dec.leg.vo n.153 del 13 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n.250 del 27.10.14, contenente disposizioni integrative e correttive al dec.legvo n.159/2011 recante il  codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Di seguito si riportano le disposizioni del codice suddetto modificate  dal dec.leg.vo n.153/14, rimarcando che le variazioni  risultano  evidenziate in grassetto

Art. 85
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni,
imprese, societa’, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa’ di capitali anche consortili ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le societa’
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione, nonche’ a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle societa’ consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le societa’ consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le societa’ di capitali, anche al socio di maggioranza in
caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di societa’ con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa’ consorziate;
e) per le societa’ semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa’ in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile, a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese
costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero,
secondo le modalita’ indicate nelle lettere precedenti;
i) per le societa’ personali ai soci persone fisiche delle societa’
personali o di capitali che ne siano socie.
3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi
1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai  familiari
conviventi di maggiore eta’ dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;
 
 
Art. 86
Validita’ della documentazione antimafia
 
1. La comunicazione antimafia e’ utilizzabile per un periodo di sei
mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E’ consentito all’interessato di
utilizzare la comunicazione, in corso di validita’ conseguita per
altro procedimento, anche in copia autentica.
2. L’informazione antimafia e’ utilizzabile per un periodo di
dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti
mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto
dell’informazione. Essa e’ utilizzabile anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E’ consentito all’interessato di
utilizzare l’informazione antimafia, in corso di validita’ conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica.
«2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale  unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validita’ di cui ai commi
1 e 2, e’ utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti  anche  in  altri
procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e’  stata  acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.»
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine
di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto
societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere
al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli
atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85.
4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per
il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione,
nonche’ per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione e’ irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o
l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi,
adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita’ della predetta documentazione antimafia.
 
Art. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
 
1. La comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese,
associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli
stessi risiedono o hanno sede, ed e’ conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da
parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della
 documentazione di cui all’articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero,
la comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
nonche’ delle attivita’ oggetto dei provvedimenti indicati
nell’articolo 67.
«1.  La   comunicazione   antimafia   e’   acquisita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 
  2. Nei casi di  cui  all’articolo  88,  commi  2,  3  e  3-bis,  la
comunicazione antimafia e’ rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e’  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa’
costituite   all’estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
 
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo
 
Art. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
 
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e’ immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il collegamento alla
banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e
accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del
soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano
esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
liberatoria attestando che la stessa e’ emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare
complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza ritardo ai
soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
«4. Nei casi previsti dai commi 2, 3  e  3-bis,  il  prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta  giorni  dalla  data
della consultazione di cui all’articolo 87, comma 1.»; «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i  soggetti  di
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche  in  assenza  della
comunicazione antimafia, previa acquisizione  dell’autocertificazione
di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i  finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all’articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all’articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite. 
        4-ter. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  4-bis  si
applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di
sospensione  o  di  divieto  di  cui  all’articolo  67  e’  accertata
successivamente alla  stipula  del  contratto,  alla  concessione  di
lavori o all’autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di  cui all’articolo
67, comma 1, lettera g) puo’ essere in ogni caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all’articolo  83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. 
        4-quinquies.  La  comunicazione  antimafia  interdittiva   e’
comunicata dal prefetto, entro  cinque  giorni  dalla  sua  adozione,
all’impresa,  societa’  o  associazione   interessata,   secondo   le
modalita’  previste  dall’articolo  79,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
 
Art. 89
Autocertificazione
 
1. Fuori dei casi in cui e’ richiesta l’informazione antimafia, e salvo  quanto
previsto dall’articolo 88, comma 4-bis»; i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti gia’ disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati
previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo
67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita’ di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e’ resa dall’interessato anche quando
gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita’ private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio
attivita’ da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente;
b) attivita’ private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, e successive modificazioni.
 
«Art.  89-bis  (Accertamento  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di  comunicazione  antimafia).  -  1.
Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa,  il
prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e  ne
da’ comunicazione ai soggetti richiedenti  di  cui  all’articolo  83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 
  2. L’informazione antimafia adottata ai sensi  del  comma  1  tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta
 
 
Art. 90
Competenza al rilascio dell’informazione antimafia
 
1. L’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e’
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati.
2.confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero,

 

l’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di
lavori, servizi o forniture pubblici nonche’ delle attivita’ oggetto
dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.
 
1.   L’informazione   antimafia   e’   conseguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi  2  e  3,  l’informazione
antimafia e’ rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e’  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa’
costituite   all’estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.
 
 
 Art. 92
Termini per il rilascio delle informazioni
 
1. Il rilascio dell’informazione antimafia e’ immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia
liberatoria attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 7, quando
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le
verifiche disposte siano di particolare complessita’, il prefetto ne
da’ comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e

fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta  giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita’, il  prefetto  ne  da’  comunicazione  senza
ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce  le  informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il  prefetto  procede
con le stesse modalita’ quando  la  consultazione  della  banca  dati
nazionale  unica  e’  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti   non
censito.»;
     «2-terL’informazione antimafia interdittiva  e’  comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla  sua  adozione,  all’impresa,
societa’ o associazione interessata, secondo  le  modalita’  previste
dall’articolo 79, comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163.  Il  prefetto,  adottata   l’informazione   antimafia
interdittiva, verifica altresi’ la sussistenza  dei  presupposti  per
l’applicazione delle misure di cui all’articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell’Autorita’     nazionale
anticorruzione.»;
 
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della
richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita’ conseguite.
.3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  primo  periodo,
ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui
all’articolo  83,  commi  1  e  2,   procedono   anche   in   assenza
dell’informazione  antimafia.  I  contributi,  i  finanziamenti,   le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all’articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all’articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per  l’esecuzione  del   rimanente,   nei   limiti   delle   utilita’
conseguite.»;
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f)
dell’articolo 67 puo’ essere in ogni caso sospeso fino a quando
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni..
5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all’articolo  67,
comma 1, lettera g), puo’ essere  in  ogni  caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all’articolo  83,
commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria.».

 

Art. 99
Modalita’ di funzionamento della banca dati
1. Con uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita’:
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell’Amministrazione civile dell’interno;


d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo

svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di
procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 97,
comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui
all’articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione
del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la
traccia di ciascun accesso
2-bis. L’informazione antimafia interdittiva e’ comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, societa’ o associazione interessata, secondo le modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresi’ la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione. (comma introdotto dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)
 2terCon uno dei regolamenti  di  cui  al  comma  1  possono
essere disciplinate le modalita’ con le quali la banca dati nazionale

unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale  della  popolazione
residente di cui all’articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui  all’articolo  85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elaborazione  dati  di
cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»; 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite. (comma cosi’ sostituito dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)

 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

 

5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), puo’ essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria.(comma cosi’ sostituito dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)
 

 
Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). -
 
1.  Qualora  la  banca  dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente  a  causa
di eventi  eccezionali,  la  comunicazione  antimafia  e’  sostituita
dall’autocertificazione  di  cui  all’articolo  89  e  l’informazione
antimafia e’ rilasciata secondo le modalita’  previste  dall’articolo
92, commi 2 e 3. Nel  caso  in  cui  la  comunicazione  antimafia  e’
sostituita dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all’articolo  67  sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al  valore  del  contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell’interno, Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie,   pubblica   immediatamente   l’avviso    del    mancato
funzionamento della banca  dati  nazionale  unica  sul  proprio  sito
istituzionale, nonche’ sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalita’ di cui  al  comma  2  viene  data  notizia  del
ripristino del funzionamento della banca  dati  nazionale  unica.  Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica  e’
accertato con decreto del capo del predetto  Dipartimento  ovvero  di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e’ pubblicato  sul
sito  istituzionale  del   Ministero   dell’interno   nella   sezione
“Amministrazione trasparente”.».
 
17 novembre 2014
 
Fonte: Colaci's Blog
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IL DECRETO RIAPERTURE IN GAZZETTA UFFICIALE

Nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio è stato pubblicato il ddl di conversione del decreto riape...