Di seguito si riportano le disposizioni del codice suddetto modificate dal dec.leg.vo n.153/14, rimarcando che le variazioni risultano evidenziate in grassetto
Art. 85
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni,
imprese, societa’, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa’ di capitali anche consortili ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le societa’
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione, nonche’ a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle societa’ consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le societa’ consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le societa’ di capitali, anche al socio di maggioranza in
caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di societa’ con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa’ consorziate;
e) per le societa’ semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa’ in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile, a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese
costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero,
secondo le modalita’ indicate nelle lettere precedenti;
i) per le societa’ personali ai soci persone fisiche delle societa’
personali o di capitali che ne siano socie.
3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi
1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari
conviventi di maggiore eta’ dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;
Art. 86
Validita’ della documentazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e’ utilizzabile per un periodo di sei
mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E’ consentito all’interessato di
utilizzare la comunicazione, in corso di validita’ conseguita per
altro procedimento, anche in copia autentica.
2. L’informazione antimafia e’ utilizzabile per un periodo di
dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti
mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto
dell’informazione. Essa e’ utilizzabile anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E’ consentito all’interessato di
utilizzare l’informazione antimafia, in corso di validita’ conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica.
«2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validita’ di cui ai commi
1 e 2, e’ utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri
procedimenti, diversi da quello per il quale e’ stata acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.»
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine
di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto
societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere
al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli
atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85.
4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per
il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione,
nonche’ per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione e’ irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o
l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi,
adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita’ della predetta documentazione antimafia.
Art. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese,
associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli
stessi risiedono o hanno sede, ed e’ conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da
parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della
documentazione di cui all’articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero,
la comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
nonche’ delle attivita’ oggetto dei provvedimenti indicati
nell’articolo 67.
«1. La comunicazione antimafia e’ acquisita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i
casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la
comunicazione antimafia e’ rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le
imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e’ stabilita una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa’
costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo
Art. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e’ immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il collegamento alla
banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e
accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del
soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano
esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
liberatoria attestando che la stessa e’ emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare
complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza ritardo ai
soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
«4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data
della consultazione di cui all’articolo 87, comma 1.»; «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della
comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione
di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 e’ accertata
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di
lavori o all’autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo
67, comma 1, lettera g) puo’ essere in ogni caso sospeso fino alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e’
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione,
all’impresa, societa’ o associazione interessata, secondo le
modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
Art. 89
Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui e’ richiesta l’informazione antimafia, e salvo quanto
previsto dall’articolo 88, comma 4-bis»; i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti gia’ disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati
previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo
67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita’ di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e’ resa dall’interessato anche quando
gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita’ private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio
attivita’ da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente;
b) attivita’ private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, e successive modificazioni.
«Art. 89-bis (Accertamento di tentativi di infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia). - 1.
Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il
prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne
da’ comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.
2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta
Art. 90
Competenza al rilascio dell’informazione antimafia
1. L’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e’
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati.
2.confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero,
l’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di
lavori, servizi o forniture pubblici nonche’ delle attivita’ oggetto
dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.
1. L’informazione antimafia e’ conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i
casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, l’informazione
antimafia e’ rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le
imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e’ stabilita una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa’
costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.
Art. 92
Termini per il rilascio delle informazioni
1. Il rilascio dell’informazione antimafia e’ immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia
liberatoria attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 7, quando
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le
verifiche disposte siano di particolare complessita’, il prefetto ne
da’ comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e
fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza
ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede
con le stesse modalita’ quando la consultazione della banca dati
nazionale unica e’ eseguita per un soggetto che risulti non
censito.»;
«2-terL’informazione antimafia interdittiva e’ comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa,
societa’ o associazione interessata, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia
interdittiva, verifica altresi’ la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente dell’Autorita’ nazionale
anticorruzione.»;
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della
richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita’ conseguite.
.3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’
conseguite.»;
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f)
dell’articolo 67 puo’ essere in ogni caso sospeso fino a quando
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni..
5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67,comma 1, lettera g), puo’ essere in ogni caso sospeso fino allaricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria.».
Art. 99
Modalita’ di funzionamento della banca dati
1. Con uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita’:
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell’Amministrazione civile dell’interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo
svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di
procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 97,
comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui
all’articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione
del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la
traccia di ciascun accesso
2-bis. L’informazione antimafia interdittiva e’ comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, societa’ o associazione interessata, secondo le modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresi’ la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione. (comma introdotto dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)
2terCon uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono
essere disciplinate le modalita’ con le quali la banca dati nazionale
unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di
cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite. (comma cosi’ sostituito dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), puo’ essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria.(comma cosi’ sostituito dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14)
Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). -
1. Qualora la banca dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa
di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia e’ sostituita
dall’autocertificazione di cui all’articolo 89 e l’informazione
antimafia e’ rilasciata secondo le modalita’ previste dall’articolo
92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia e’
sostituita dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, pubblica immediatamente l’avviso del mancato
funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito
istituzionale, nonche’ sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalita’ di cui al comma 2 viene data notizia del
ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e’
accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e’ pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero dell’interno nella sezione
“Amministrazione trasparente”.».
17 novembre 2014
Fonte: Colaci's Blog