Ritiro,sospensione e revoca patente guida conducenti imprese autotrasporti:conseguenze disciplinari a carico dei dipendenti
1.INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Con la legge 29 luglio 2010, n. 120,entrata in vigore il 13 agosto 2010, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992,n. 285), che appaiono finalizzate a a consolidare lemisure di prevenzione per gli incidenti stradali e di repressione a carico dei comportamenti scorretti al volante .
Nell’ambito di dette misure, quella che incide direttamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro e’ quella prevista dall’art. 43 della citata legge n. 120/2010, che ha modificando il testo dell’art. 219 del Codice della Strada, prevedendo che la revoca della patente, se disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ubriachezza o dopo aver assunto droghe, costituisce giusta causa di licenziamento delle persone che guidano veicoli per motivi professionali .La norma agevola la repressione di determinati comportamenti, in quanto rende certo e inattaccabile il provvedimento di licenziamento e, soprattutto, indica la volontà del legislatore di perseguire con fermezzatali comportamenti.
La richiamata disposizione deve essere anche coordinata con le norme della contrattazione collettiva attualmente vigenti per il settore maggiormente interessato dalla norma, e cioè quello dei trasporti e delle spedizioni ,fermo restando la novità legislativa evidenziata non altera le accennate disposizioni collettive ,ma si affianca alle stesse , rafforzando il sistema sanzionatorio applicabile agli illeciti disciplinari commessi al volante.
2.AMBITO DI APPLICAZIONE LEGGE
La legge specifica che il licenziamento per giusta causa può essere comminato ai conducenti di cui all’articolo 186bis, comma 1, lettere b), c) e d) .
Mediante il rinvio a a teli norme , si individuano come destinatari della nuova disciplina i seguenti soggetti:
-i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone(C.d.S: art. 85 – servizi di linea; art. 86 – servizio di piazza con autovettura con conducente taxi; art. 87 – servizio di linea);
-i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cos(C.d.S: art. 88 – trasporto perconto terzi; art. 89 – servizio di linea; art.90 – per conto terzi in servizio di piazza);
-i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
La norma, dopo aver circoscritto il proprio ambito di applicazione ai sopra indicati soggetti, fissa due presupposti oggettivi per l’applicabilità del licenziamento per giusta causa (art. 219, comma 3quater),ossia:
-la patente deve essere oggetto di un provvedimento di “revoca”;
-la revoca deve essere stata disposta come sanzione accessoria all’accertamento di uno dei reati di cui gli articoli 186, comma 2, lettere b)e c) (guida in stato di ubriachezza), e 18(guida in stato di alterazione psico fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) del C.d .s.
3.PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO SU PATENTE GUIDA
I provvedimenti amministrativi che vanno a incidere sull’abilitazione alla guida di autoveicoli sono diversi infatti ,la patente può essere oggetto di ritiro, sospensione o di revoca.
Non tutti gli illeciti commessi al volante, quindi, sfociano nella revoca della patente; questa precisazione appare rilevante, in lquanto la nuova norma in materia di licenziamento per giusta causa trova applicazione solo nella terza, e più grave, delle situazioni sopra descritte, vale a dire la revoca ella patente.
Invece, per casi di sospensione o ritiro della patente, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di responsabilità disciplinare del dipendente; l’eventuale licenziamento (così come l’applicazione di misure
disciplinari di carattere conservativo) potrà essere comunque comminato, ma dovrà essere accompagnato dall’accertamento di un comportamento che rompe l’elemento fiduciario con il datore di lavoro, oppure determina un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali o, infine, è previsto dal codice disciplinare come illecito.
3.1 RITIRO PATENTE
Il ritiro costituisce, nella generalità dei casi, una sanzione accessoria di alcune specifiche violazioni (ad esempio guida con patente scaduta o con patente estera da parte di conducenti residenti in Italia da oltre un anno); una volta ritirata, la patente viene restituita dall’autorità amministrativa solo dopo che sono state adempiute le formalità omesse(nel caso degli esempi sopra citati, rinnovo od ottenimento della patente italiana).
3.2 SOSPENSIONE PATENTE
La sospensione (artt. 218 e 129 C.d.S.) della patente consiste, invece, nella privazione di validità del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo; può essere disposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici per guidare), oppure come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada (ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano,ecc.).
Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validità
3.3 REVOCA PATENTE
Infine, la revoca (art. 116, commi 13 e 18, 120, 130, 130-bis, 219 Cod. della Strada) consiste nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento di guida; una volta revocata la patente, il titolare si trova nella stessa situazione di chi non ha mai conseguito la patente stessa.
La revoca può essere disposta in caso di perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure nel caso in cui sia collegata alla violazione di alcune violazioni delle norme del C.d.S. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l’effetto di droghe, ecc.).
Il titolare può tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che sono decorsi almeno due anni dalla revoca; se la revoca è disposta a seguito di guida sotto l’effetto dell’alcool o della droga non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall’accertamento del reato(art. 219, comma 3-ter, nuovo testo).
4. ILLECITI DA CONSIDERARE FINI NORMA
Con riferimento al secondo presupposto di applicabilità della norma (accertamento della guida sotto
l’influenza di alcol o droghe), il dipendente può essere licenziato solo se viene condannato per uno dei reati di cui all’art. 186, comma 2, lettere b)e c), ed all’art. 187.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (art. 186),si aggiunge che dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
-accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
-applicazione della relativa condanna penale (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arrestofino asei mesi, se la quantità non supera 1,5 grammi per litro);
-ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 ed arresto da sei mesi a un anno,( qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
Circa il provvedimento di revoca, è dire che esso non può essere disposto per qualsiasi illecito, ma solo quando il guidatore è recidivo(in tal caso la sanzione scatta automaticamente) oppure quando il conducente provoca un incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa solo in presenza delle seguenti condizioni:
-condanna penale (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da sei mesi a un anno) per guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
-revoca della patente, che può essere disposta in caso di recidiva nel trienni, oppure quando il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale.
5.COORDINAMENTO CON DISCIPLINA LEGALE E CONTRATTUALE RIGUARDANTE LICENZIAMENTO
Occorre in primo luogo osservare che l’art. 43 della legge n.120/2010 prevede che il datore di lavoro puo’ licenziare per giusta causa il dipendente destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida, ma senza imporrei adottare tale scelta, né introduce alcun automatismo.
Vale a dire che per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà sempre necessaria l’iniziativa del datore di lavoro e lo svolgimento di un procedimento disciplinare conforme alle norme dello Statuto dei lavoratori (contestazione dell’addebito e provvedimento disciplinare conseguente).
Tale procedimento disciplinare sarà notevolmente agevolato dalla tipizzazione legislativa della giusta causa:
in altri termini, non sarà possibile contestare la riconducibilità dei fatti previsti dalla nuova norma ad un’altra “giusta causa” di licenziamento, in quanto questa riconducibilità è sancita espressamente dalla legge.
In questo modo risulta afforzata la tenuta giudiziaria del provvedimento di recesso, che, di fatto, potrà essere invalidato solo se mancano i presupposti oggettivi previsti dalla legge (qualifica del conducente revoca della patente, condanna penale per guida sotto l’effetto di alcool o droghe) oppure se la procedura disciplinare non è stata correttamente esperita.
Con riferimento alla contrattazione collettiva, alcuni contratti, già regolamentavano gli effetti disciplinari di alcune violazioni al Codice della Strada commesse dai dipendenti.
Il Contratto collettivo che, a questi fini, appare maggiormente interessato dalla nuova norma è quello del settore “Trasporto e spedizione merci”, siglato in data 9 novembre 2006, aggiornato nel 2013, che all’articolo 32 disciplina l’ipotesi del ritiro della patente.2,disponendo al comma 1:
“ l’autista cui sia ritirata la patente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti l datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi (comma 2), e potrà sospendergli la retribuzione; invece, nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l’azienda dovrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Se il ritiro della patente si prolunga oltre il periodo di sei mesi, oppure l’autista non accetta di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro (comma 4)”.
Questa disciplina non confligge con la nuova norma del Codice della Strada, in quanto si applica a un’ipotesi
diversa. Infatti, l ‘art.43 della legge 120/2010 afferma la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui la patente sia oggetto di revoca, invece, la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al caso -meno grave – del ritiro della patente.
Pertanto, le due discipline (il nuovo Codice della Strada e il Ccnl) possono coesistere, ed anzi vanno a costruire un sistema sanzionatorio articolato con una giusta gradualità: infatti, l’ipotesi più grave (revoca della patente per guida sotto l’effetto di droghe o alcol) è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa, mentre l’ipotesi meno grave (ritiro della patente per un periodo non superiore a 6 mesi) è sanzionata con la sospensione dalle mansioni.
Infine, si ritiene confacente soffermare l’attenzione in modo particolare sul provvedimento di “sospensione della patente, che ,come sopra riportato ,essendo prevista e disciplinata dagli artt. 218 e 129 C.d.S., consiste nella privazione di validità del documento, con cui si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo e può essere disposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici per guidare), oppure a tempo determinato ,come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada (ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano,ecc.), così che, una volta terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validita’.
A tale fattispecie non solo non risulta applicabile, non essendo previsto dalla norma legislativa, il licenziamento per giusta causa, stabilito dall’art.43 della legge 120/2010 solo per “la revoca della patente” , ma neppure l’art.32 del vigente ccnl , concernente l’ipotesi del “ritiro della patente”.
Pertanto, occorrerebbe che , tra datore di lavoro e dipendente colpito da provvedimento di sospensione della patente ,con la mediazione e l’assistenza delle rappresentanze sindacali, si procedesse ad individuare applicare condivise soluzioni riguardanti sanzioni disciplinari che ,a fronte della violazione del rapporto fiduciario , siano idonee a non incentivare l’instaurarsi di contenzioso da parte del lavoratore, che si mostri favorevole, ad esempio a :
-l’aspettiva senza retribuzione e senza maturazione di tutti ovvero alcuni istituti contrattuali (ferie,13ma , anzianita’aziendale e contribuzione,ecc ):
-l’assegnazione ad altre mansioni, estendendo la previsione dell’art.32 del ccnl e, quindi, corrispondendo al dipendente interessato la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
Quanto sopra, nella consapevolezza delle parti del rapporto di lavoro che ,nel caso di sospensione della patente, pur potendosi applicare , onde bilanciare almeno parzialmente l’intervenuta lesione del rapporto fiduciario, una delle sanzioni disciplinari di cui alla vigente legislazione e/o all’autonomia contrattuale( richiamo e multa ) che le stesse oggettivamente sono inadeguate ed in debito per difetto a confronto con la mancanza contestata , dovendosi inoltre tener conto che persino la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ,nell’ipotesi in esame ,potrebbe rivelarsi non confacente, posto che ,come è risaputo, l’art.7 della legge 300/70 fissa la durata massima della predetta a 10 giorni, che, se si pone a confronto l’ importanza della mancanza commessa ed il grado di afflizione della sanzione disciplinare da comminare, risulta un limite temporale del tutto insufficiente rispetto a quello della sospensione della patente, che di regola è misurabile in mesi.
Pertanto, in attesa che il legislatore ovvero la contrattazione collettiva riesca a superare la carenza evidenziata in sul punto , approvando una regolamentazione definitiva circa le possibili conseguenze da porre a carico del dipendente sotto il profilo disciplinare in presenza della sospensione della patente, al pari di quanto è già sussiste per il ritiro e la revoca dell’abilitazione alla guida, si suggerisce di dedicare attenzione ed interesse all’eventualità di sottoscrivere accordi collettivi di secondo livello ,così come stabilisce ,ad esempio, l’art.8 legge n.148/2011.